Il meccanismo dello Scambio sul Posto, spesso abbreviato con SSP, è destinato ad estinguersi.
Avrebbe dovuto già farlo entro il 31 dicembre 2023, ma in mancanza di decreti ufficiali del Governo, il GSE non può modificare il corso delle cose.
Quindi, a quanto pare, il meccanismo dello scambio sul posto per chi possiede un impianto fotovoltaico continuerà anche nel 2024.
Nei paragrafi che seguono, proverò a fornirti tutte le informazioni in merito a questo sistema di incentivo molto vantaggioso, che ti consente di ottimizzare i costi del tuo impianto fotovoltaico.

In questo articolo, infatti, parleremo di come funziona lo scambio sul posto, quali sono le modalità per accedervi e chi può usufruirne.
Come funziona lo scambio sul posto
Come già sicuramente saprai, gli impianti fotovoltaici producono energia durante le ore diurno: è il sole, infatti, a renderne possibile il funzionamento.
Per questa ragione, in mancanza di una batteria di accumulo, l’elettricità prodotta dall’impianto fotovoltaico deve essere utilizzata al momento. Per soddisfare il fabbisogno energetico dell’abitazione in orario serale, l’abitazione preleva l’energia elettrica dalla rete, con il relativo costo in bolletta.
Per essere più chiari: utilizzare energia elettrica in orario serale, in mancanza di batteria di accumulo, equivale a non avere un impianto fotovoltaico, perché adoperi l'energia della rete elettrica nazionale, con gli stessi costi in bolletta.
L’energia elettrica non utilizzata viene immessa in rete: in pratica, quello che produci e non consumi, viene utilizzata, ed esempio, dai tuo vicino di casa.
Il meccanismo dello scambio sul posto per il fotovoltaico, gestito dal GSE, ha proprio l’obiettivo di ridurre questa discotinuità, attraverso un meccanismo che permette di recuperare l’energia immessa in rete.
GSE, Scambio sul posto e Scambio energia: il conto scambio
Avrai capito che, se non hai previsto un sistema di accumulo, il meccanismo dello scambio sul posto funziona un po’ come un “sistema di accumulo virtuale”: nella rete finisce l’energia elettrica che produci e che puoi prelevare in secondo momento.
Questa energia viene detta semplicemente “Energia Scambiata” e viene rimborsata dal GSE con il Contributo in Conto Scambio.
Il Contributo in Conto Scambio è un meccanismo di rimborso, che ti permette di compensare i costi in bolletta per l’energia che hai prelevato, mediante il valore calcolato dal GSE per l’energia che hai immesso.

Un esempio semplice e pratico di Scambio sul Posto
Ipotizziamo un impianto fotovoltaico da 3 kW che, come puoi leggere in questo articolo dedicato, produce ogni anno 3000 kWh di energia, di cui utilizzi solo 1000 kWh per l’autoconsumo. Come abbiamo già detto, i restanti 2000 kWh finiranno nella rete elettrica.
A questo punto, se utilizzi altri 2500 kWh di energia in orario notturno, il GSE ti rimborserà in conto scambio i 2000 kWh che hai prelevato nuovamente dalla rete, mentre pagherai i tuoi 500 kWh secondo i prezzi di mercato.
Se, invece, dei 2000 kWh immessi in rete, ne prelevi solo 1500, avrai 500 kWh in più, che andranno a costituire le Eccedenze.
Cosa sono le Eccedenze e come vengono retribuite dal GSE
Quando il valore dell’energia che hai immesso nella rete supera il valore dell’energia che prelevi dalla rete, accumuli eccedenze. Questo surplus può tradursi in crediti che il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) può riconoscere.
Per ottenere questi benefici aggiuntivi, devi fare una richiesta esplicita al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno. Questa richiesta può essere effettuata comodamente attraverso la tua area riservata GSE nella sezione Gestione contratti-Contratti esistenti.
Il pagamento delle eccedenze avviene entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di produzione, insieme al conguaglio dello scambio sul posto.
Consiglio: se preferisci, puoi anche optare per tenere in sospeso la liquidazione delle eccedenze. In questo modo, puoi accumulare crediti e richiederne il pagamento in un anno successivo.
Fai attenzione: l’importo delle eccedenze deve essere dichiarato come reddito, ma il GSE fornisce una certificazione fiscale apposita.
Quanto si “guadagna” dallo scambio sul posto
Il rimborso ottenuto dal GSE per lo Scambio sul Posto è calcolato attraverso la “quota di conto scambio”, che si attesta a circa 0,12 €/kWh per la parte di energia immessa corrispondente al consumo. Per l’energia eccedente, la compensazione è di circa 0,06 €/kWh.
Quando avviene il pagamento da parte del GSE?
Il GSE effettua l’erogazione del contributo in due fasi: la prima consiste in un acconto semestrale, con pubblicazione entro il 15 maggio e erogazione entro il 15 giugno, basato sulle convenzioni attive al 31 marzo dell’anno di competenza.
La seconda fase prevede un acconto del secondo semestre, pubblicato entro il 15 ottobre e erogato entro il 15 novembre, basato sulle convenzioni attive al 30 settembre.
Il conguaglio annuale, pubblicato entro il 15 maggio dell’anno successivo all’anno di competenza, è erogato entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Chi può beneficiare del SSP fotovoltaico
Il beneficio dello Scambio sul Posto è esteso a due categorie di utenti.
Innanzitutto, ai consumatori finali all’interno di un Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo (ASSPC), che sono anche produttori di energia elettrica o hanno ottenuto un mandato da un produttore terzo.
Inoltre, si applica ai consumatori finali che possiedono un insieme di punti di prelievo e immissione, anche non coincidenti, e che agiscono sia come produttori di energia elettrica che hanno ricevuto un mandato da un produttore terzo per gli impianti connessi.
Nel primo caso, esistono condizioni specifiche legate alla potenza degli impianti di produzione e alla data di entrata in esercizio.
Come vedi, si tratta questo meccanismo di scambio energetico incentiva sia i consumatori che abbracciano le energie rinnovabili sia coloro che gestiscono impianti più piccoli o più anziani.
Come accedere allo Scambio sul Posto
Il portale SSP del GSE è lo strumento principale per la gestione tecnica ed economica del servizio.
Per aderire allo Scambio sul Posto, hai due modalità: il Modello Unico o la modalità standard.
Il Modello Unico ti permette di accedere a un percorso semplificato per la realizzazione e la connessione di nuovi impianti fotovoltaici o di micro-cogenerazione, richiedendo l’accesso contemporaneo allo Scambio sul Posto.
I produttori devono interagire solo con i gestori di rete, e il GSE attiverà il contratto dopo aver ricevuto i dati necessari.
La modalità standard consiste nell’invio di una richiesta entro 60 giorni dall’entrata in funzione dell’impianto, da effettuare attraverso il servizio Scambio Sul Posto (SSP) dell’Area Clienti del GSE.
Il contratto è annuale, rinnovabile tacitamente, e scade il 31 dicembre di ogni anno.
Se desideri recedere dal contratto, puoi inviare la disdetta tramite il Portale informatico GSE con almeno 60 giorni di preavviso.
Come attivare lo scambio sul posto GSE?
Per attivare lo Scambio sul Posto con il GSE, hai due opzioni: il Modello Unico o la modalità standard. Nel Modello Unico, hai un percorso semplificato per nuovi impianti fotovoltaici o di micro-cogenerazione, richiedendo l’accesso contemporaneo allo Scambio sul Posto. La modalità standard prevede l’invio di una richiesta entro 60 giorni dall’entrata in funzione dell’impianto tramite il servizio Scambio Sul Posto (SSP) nell’Area Clienti del GSE.
Quando paga lo scambio sul posto?
Il GSE effettua pagamenti in due fasi: acconti semestrali e conguagli annuali. Gli acconti, basati sulle convenzioni attive al 31 marzo e 30 settembre, vengono pubblicati entro il 15 maggio e il 15 ottobre e pagati entro il 15 giugno e il 15 novembre, rispettivamente. Il conguaglio annuale, pubblicato entro il 15 maggio dell’anno successivo, viene erogato entro il 30 giugno.
Quanto si guadagna con lo scambio sul posto fotovoltaico?
Il guadagno con lo Scambio sul Posto è calcolato attraverso la “quota di conto scambio” del GSE. Per l’energia immessa equivalente al consumo, il rimborso è di circa 0,12 €/kWh, mentre per l’energia eccedente è di circa 0,06 €/kWh. Le eccedenze possono generare crediti, richiedibili entro il 31 gennaio di ogni anno, con pagamento entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’importo delle eccedenze va dichiarato come reddito.